domenica 20 dicembre 2009
1878-2009
Io, signori , non credo alla reazione ; ma badiamo che le reazioni non si presentano con la loro faccia ; e quando la prima volta la reazione ci viene a far visita, non dice : io sono la reazione.
Consultatemi un poco le storie; tutte le reazioni sono venute con questo linguaggio: che è necessaria la vera libertà, che bisogna ricostituir l'ordine morale, che bisogna difendere la monarchia dalle minoranze. Sono questi i luoghi comuni, ormai la storia la sappiamo tutti, sono questi i luoghi comuni, coi quali si affaccia la reazione.
... e se era chiaro nel 1878 ...
martedì 10 novembre 2009
Sbagliato, sbagliato e ancora sbagliato.
"La sentenza che obbliga a staccare il crocifisso dalle aule" NO!
"Via i crocifissi dai luoghi pubblici" NO!
"Il crocifisso non può essere imposto" SI!
Chi ha davvero letto ed analizzato la sentenza in questi giorni?
A me è sembrata una rissa da bar su un problema che non è stato compreso perché immediatamente estremizzato.
Più che un dibattito si sono sentiti cori da stadio di tifosi in preda all'esaltazione.
Soprattutto da parte del popolo cattolico ... ma anche altrove non sono mancati casi simili.
La traduzione della sentenza l'ho già postata ma è il caso di sintetizzare cosa c'è scritto.
Stabilisce che l'imposizione (l'obbligo di esporlo decretato da un regolamento dello Stato italiano ... o meglio del Regno d'Italia durante il fascismo) del crocifisso (simbolo prevalentemente religioso) ad un alunno violi la sua libertà religiosa e il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni.
Se viviamo in una democrazia liberale (e laica di conseguenza), in uno stato di diritto, questo non può mica dire, simbolicamente, che preferisce la religione cattolica? Men che meno ad un bambino durante la sua educazione.
Il colpevole è il crocifisso? NO Il colpevole è lo Stato Italiano perché lo ha imposto.
Il rimedio è non imporlo ... è sinonimo di toglierlo? Mi sembra di no.
Il crocifisso deve stare nelle scuole? No (per la sentenza)
Il crocifisso può stare nelle scuole? Si (o almeno la sentenza non dice niente che lo vieti)
Può stare dove e fintanto che non risulti un imposizione.
In un aula? Certamente se a nessun alunno/genitore viene imposto, quindi basta che siano tutti d'accordo.
In caso contrario si arreca un effettivo danno alla vittima dell'imposizione che la corte ha (giustamente) riconosciuto.
Questa non è una sentenza contro il crocifisso ma contro uno Stato che sottoscrive sul piano nazionale ed internazionale principi liberali e laici ... ma poi nei fatti si comporta come uno stato confessionale e clericale.
Ci dice molto anche la strategia scelta dalla difesa, dal governo.
Quello che hanno fatto è stato negare che il crocifisso venga imposto come simbolo religioso ... storia, cultura, sentimento popolare ... ma chi volete prendere in giro, gli hanno risposto dall'Europa, il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non si può mica togliere il significato cristiano/religioso dal crocifisso!?!?
I tribunali italiani si erano precedentemente espressi ed avevano decretato un assurdità: che un non cristiano avrebbe dovuto vedere rappresentate nel crocifisso altre cose (addirittura la laicità!!!) ... deponendo così la libertà di pensiero (cosa uno ritiene rappresentato in un simbolo dipenderà da lui non certo da cosa stabilisce un tribunale ... questo accade negli stati totalitari e/o integralisti).
Addentrandoci nell'assurdo avrebbero di conseguenza stabilito anche che il crocifisso (non una crocettina qualsiasi ma proprio quello col Cristo inchiodato sopra) non deve essere il simbolo cristiano (può esserlo, ma non necessariamente altrimenti vi sarebbe una contraddizione logica). Se fossi (veramente) cristiano avrei qualcosa da ridire ...
La questione è tutta qua: uno stato che dichiara propri certi principi e s'impegna a rispettarli non può poi far finta di niente, trovare delle scuse e comportarsi diversamente.
I catto/integralisti possono sostenere che lo stato non dovrebbe essere così laico (a loro piace dire "laicista") ... ma allora abbiano il coraggio di dire che vogliono uno stato clericale, che sono contrari ad una democrazia liberale, ad uno stato di diritto, ma preferiscono uno stato cristiano dove gli altri posso vivere per gentile concessione dei cattolici che comandano dispoticamente. Non possono ometterlo solo perché suona male ...
In ogni caso tutto ciò è teoria politica: che c'azzecca con la pratica? Ci sono documenti nazionali ed internazionali che sono stati sottoscritti e devono essere rispettati: di questo si sta parlando.
Liberissimi di non essere d'accordo coi principi dichiarati ... ma abbiano la coerenza di sostenere che non è la sentenza ad essere sbagliata ma che vogliono piuttosto cambiare/cancellare quei principi.
Sul fronte opposto sarebbe il caso di sottolineare che dalla sentenza non segue alcun divieto per i crocifissi, certo è possibile sostenere tale tesi ma non è quella della Corte Europea ... abbiate l'onesta di dire che è la vostra.
Anche perché si è creato un fantoccio contro il quale si sono scagliati tutti i cattolicisti ... sospetto anche quelli che avevano capito la sentenza ma per opportunismo e malafede hanno trovato molto più comodo attaccare un divieto inesistente.
P.S. Il concordato non prevede crocifissi, ne altre imposizioni.
giovedì 5 novembre 2009
La gran sentenza!
Nel procedimento Lautsi contro l’ Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione) si riunisce in Camera di consiglio composta da: Françoise Tulkens, presidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danut Jocien, Dragoljub Popovic, András Sajó, Isil Karakas, giudici, e di Sally Dole, cancelliera di sezione.
Dopo averne deliberato in Camera di consiglio il 13 ottobre 2009, rende nota questa sentenza.
PROCEDURA
All’origine del procedimento c’è una richiesta (n. 30814/06) diretta contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la Sig.ra Soile Lautsi (“la ricorrente”) che ha investito la Corte il 27 luglio 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Agisce nel suo nome e in nome dei suoi due bambini, Dataico e Sami Albertin.
La ricorrente è rappresentata da N. Paoletti, avvocato a Roma. Il governo italiano (“il governo”) è rappresentato da E. Spatafora e dal suo assistente, il sig. N. Lettieri.
La ricorrente adduceva che l’esposizione del crocefisso nell’aula della scuola pubblica frequentata dai suoi bambini era un’ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e di religione e con il diritto a un’istruzione e a un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofici.
Il 1° luglio 2008 la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al governo. Facendo valere le disposizioni dell’articolo 29 comma 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero esaminati allo stesso tempo ammissibilità e fondamento del procedimento.
Tanto la ricorrente quanto il governo hanno depositato osservazioni scritte sul procedimento (articolo 59 comma 1 del regolamento).
I FATTI.
La ricorrente risiede a Abano Terme e ha due bambini, Dataico e Sami Albertin. Questi ultimi, rispettivamente all’epoca di undici e tredici anni, frequentavano nel 2001-2002 la scuola pubblica “Istituto comprensivo Statale Vittorino da Feltre”, ad Abano Terme.
Le classi avevano tutti crocifissi esposti, ciò che la ricorrente riteneva contrario al principio di laicità secondo il quale desiderava istruire i suoi bambini. Sollevava quindi la questione nel corso di una riunione organizzata 22 aprile 2002 a scuola e faceva presente il principio (stabilito dalla Corte di Cassazione italiana, sentenza n. 4273 del 1° marzo 2000) per cui la presenza di un crocifisso nelle classi quando queste diventano urne per le elezioni politiche era stato già giudicato contrario al principio di laicità dello Stato.
Il 27 maggio 2002 la direzione della scuola decideva tuttavia di lasciare i crocifissi nelle classi.
Il 23 luglio 2002 la ricorrente impugnava questa decisione davanti al Tribunale amministrativo della regione Veneto. Basandosi sugli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e sull’articolo 9 della Convenzione, ella adduceva la violazione del principio di laicità. Inoltre, denunciava una violazione del principio d’imparzialità dell’amministrazione pubblica (articolo 97 della Costituzione).
Così chiedeva al tribunale di investire la Corte Costituzionale della questione di costituzionalità.
Il ministero della Pubblica istruzione italiano, che ha emanato la direttiva n. 2666 che raccomanda ai direttori delle scuole di esporre il crocifisso, si costituiva quindi parte nella procedura sostenendo che la decisione in questione si basava sull’articolo 118 del Decreto regio n. 965 del 30 aprile 1924 e sull’articolo 119 del Decreto regio n. 1297 del 26 aprile 1928 (disposizioni precedenti alla Costituzione italiana e agli accordi tra l’Italia e Santa Sede).
Il 14 gennaio 2004 il Tar del Veneto riteneva, tenuto conto del principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e 20 della Costituzione) che la questione di costituzionalità non era palesemente infondata e di conseguenza investiva della questione la Corte costituzionale. Inoltre vista la libertà d’insegnamento e visto l’obbligo scolastico, la presenza del crocifisso era imposta agli allievi, ai genitori degli allievi e ai professori e favorivano la religione cristiana al detrimento di altre religioni.
La ricorrente si costituiva quindi parte nella procedura dinanzi alla Corte costituzionale.
Il governo sosteneva che la presenza del crocifisso nelle classi era «un fatto naturale» in quanto il crocifisso non era soltanto un simbolo religioso ma anche «il simbolo della Chiesa Cattolica», che è la sola Chiesa nominata nella Costituzione (articolo 7). Occorreva dunque dedurne che il crocifisso era indirettamente un simbolo dello Stato italiano.
Con un’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389, la Corte Costituzionale si definiva incompetente, dato che le disposizioni nella controversia in essere non erano leggi dello Stato, ma regolamenti che non avevano forza di legge.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo quindi riprendeva.
Con una sentenza del 17 marzo 2005 n. 1110, il Tribunale amministrativo respinse il ricorso della ricorrente. Riteneva che il crocifisso fosse allo stesso tempo il simbolo della storia e della cultura italiane, e quindi dell’ identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza come pure della laicità dello Stato.
La ricorrente faceva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.
Con una sentenza del 13 febbraio 2006, il Consiglio di Stato respingeva il ricorso, poiché ritebeva che il crocifisso era diventato uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentava i valori della vita civile.
IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE
L’ obbligo di esporre il crocifisso nelle aule risale a un’epoca precedente all’unità d’Italia.
Infatti, l’articolo 140 del Regio Decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna stabiliva che «ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso».
Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte e Sardegna diventava lo Statuto italiano.
Enunciava tra l’altro che che «la religione cattolica apostolica e romana (era) la sola religione d Stato. Gli altri culti esistenti (erano) tollerati in conformità con la legge».
La presa di Roma da parte dell’esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito del quale Roma fu proclamata capitale del nuovo Regno d’ Italia, causò una crisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica.
Con la legge n. 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per lo svolgimento regolare dell’attività religiosa.
All’avvento del fascismo lo Stato adottò una serie di circolari miranti a fare rispettare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule.
La circolare del ministero della Pubblica istruzione n. 68 del 22 novembre il 1922 recitava: «In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l’immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all’unità della nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del regno l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli incoronati della fede e del sentimento patriottico».
La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 affermava: «Il simbolo della nostra religione, tanto per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata».
L’articolo 118 del Regio Decreto n. 965 del 30 aprile 1924 (regolamento interno degli istituti d’istruzione secondari del Regno) recitava: «Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del Re».
L’articolo 119 del Regio Decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 (Approvazione di regolamento generale dei servizi d’insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso era fra «le attrezzature e materiali necessari alle sale di classe di scuole».
Le successive leggi nazionali Italiane non hanno mai abolito queste due disposizioni rimaste dunque sempre in vigore e applicabili al caso di specie.
I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929, segnarono la Conciliazione tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano.
L’articolo 1 del Trattato era così formulato: «L’Italia riconosce e ribadisce il principio stabilito dall’articolo 1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, secondo ol quale la religione cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione di Stato.
Nel 1948 lo Stato italiano adottava la Costituzione repubblicana. L’articolo 7 di questa riconosceva esplicitamente che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani. Le relazioni tra lo Stato e lo Chiesa cattolica è regolata dai Patti Lateranensi e le modifiche di questi accettate dalle due parti non non esigono procedura di revisione costituzionale‚. L’articolo 8 enunciava che le confessioni religiose diverse da quella cattolica «hanno il diritto di organizzarsi secondo i loro statuti, fintanto che non si oppongono all’ordinamento giuridico italiano». Le relazioni tra lo Stato e queste altre confessioni «sono stabilite dalla legge sulla base di intese con il loro rappresentanti».
A seguito della ratifica, con la legge n. 121 del 25 marzo 1985, della prima disposizione del protocollo addizionale al nuovo Concordato con il Vaticano del 18 febbraio 1984, i Patti Lateranensi del 1929 sono stati modificati. Il principio, proclamato nei Patti Lateranensi secondo cui la religione cattolica era la sola religione dello Stato italiano è stato abolito.
La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n. 508 del 20 novembre 2000 ha riassunto la sua giurisprudenza affermando che principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di eguale libertà di tutte le religioni dinanzi alla legge (articolo otto) stabilisce che l’atteggiamento dello Stato deve essere segnato da equidistanza e imparzialità, indipendentemente dal numero di membri di una religione o di un’altra (vedere sentenze n. 925/88; 440/95; 329/97) né dall’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione di diritti dell’una o dell’ altra (vedere sentenza n. 329/97).
La protezione uguale della coscienza di ogni persona che aderisce a una religione è indipendente della religione scelta (vedere sentenza n. 440/95), cosa che non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione delle relazioni tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
Una tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che per la Corte costituzionale ha natura «di principio supremo» (vedere sentenza n. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97) e che caratterizza lo Stato in senso pluralista.
Le credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell’uguaglianza e nella libertà (vedere sentenza n. 440/95).
Nella sua sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questa occasione, ha affermato che la Costituzione conteneva il principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato esplicitamente abbandonato nel 1985, ai sensi del protocollo addizionale ai nuovi accordi con la Santa Sede.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole pubbliche, ha risposto con l’’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389 (vedi sopra). Senza deliberare sul merito, ha dichiarato palesemente inammissibile la questione sollevata poiché essa aveva per oggetto delle disposizioni regolamentari, sprovviste di forza di legge, che quindi sfuggivano alla sua giurisdizione.
LA RICORRENTE
La ricorrente sostiene, nel suo nome e in nome dei suoi bambini, che l’esposizione del crocifisso nella scuola pubblica frequentata da questi ha costituito un’ingerenza incompatibile con il suo diritto di garantire loro un’istruzione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 1, disposizione che è formulata come segue: «Nessuno può vedersi rifiutare il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’ esercizio delle funzioni nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori a veder garantiti l’istruzione e l’insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».
Inoltre la ricorrente adduce che l’esposizione del crocifisso va contro anche la sua libertà di pensiero e di religione stabilita dall’articolo 9 della Convenzione, che enuncia: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare religione o di convinzione, come pure la libertà di manifestare la sua religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o privato, con il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’ compimento dei riti. La libertà di manifestare la sua religione o le sue convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni rispetto a quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà degli altri».
La Corte constata che le obiezioni formulate dalla ricorrente non sono palesemente infondate ai sensi dell’articolo 35 comma 3 della Convenzione. Nota inoltre che dette obiezioni non hanno alcun formale motivo di irrecevibilità. Occorre dunque dichiararli ammissibili.
La ricorrente ha fornito la cronistoria delle disposizioni pertinenti. Ella osserva che l’esposizione del crocifisso si fonda, secondo la giurisdizione nazionale italiana, su disposizioni del 1924 e del 1928 che sono sempre in vigore, benché precedenti sia la Costituzione italiana sia gli accordi del 1984 con la Santa Sede e il Protocollo addizionale a questi.
Ma le disposizioni controverse sono sfuggite al controllo di costituzionalità, poiché la Corte costituzionale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano a causa della loro natura di regolamenti e non di leggi dello Stato.
Secondo la ricorrente, le disposizioni in causa sono l’eredità di una concezione confessionale dello Stato che si scontra oggi con il dovere di laicità di quest’ultimo e viola i diritti protetti dalla convenzione.
Secondo la ricorrente, esiste una “questione religiosa” in Italia, poiché, facendo obbligo di esporre il crocifisso nelle aule, lo Stato accorda alla religione cattolica una posizione privilegiata che si traduce in un’ingerenza dello Stato nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione della ricorrente eddei suoi bambini e nel diritto della ricorrente a istruire i suoi bambini conformemente alle sue convinzioni morali e religiose, come pure con una forma di discriminazione verso i non cattolici.
Secondo la ricorrente, il crocifisso ha in realtà soprattutto una connotazione religiosa. Il fatto che il crocifisso abbia altre “chiavi di lettura” non comporta la perdita della sua principale connotazione, che è religiosa.
Secondo la ricorrente, privilegiare una religione attraverso l’ esposizione di un simbolo dà la sensazione agli allievi delle scuole pubbliche – e in questo caso ai figli della ricorrente – che lo Stato aderisce a una specifica fede religiosa. Mentre in uno Stato di diritto nessuno dovrebbe percepire lo Stato come più vicino a una confessione religiosa che aun’altra, e soprattutto non le persone che sono più influenzabili a causa della loro giovane età.
Per la ricorrente, questa situazione ha tra l’altro alcune ripercussioni come una pressione incontestabile sui minori e dà la sensazione che lo Stato sia più lontano da quelli che non si riconoscono in questa confessione.
La nozione di laicità significa che lo Stato deve essere neutrale e dare prova di equidistanza rispetto a tutte le religioni, poiché non dovrebbe essere percepito come più vicino di alcuni cittadini che ad altri.
Secondo la ricorrente, lo Stato dovrebbe garantire a tutti i cittadini la libertà di coscienza, incominciando con un’istruzione pubblica atta a forgiare l’autonomia e libertà di pensiero della persona, nel rispetto dei diritti garantiti da Convenzione. Quanto al punto di sapere se un insegnante sarebbe libero di esporre altri simboli religiosi in una sala di classe, la risposta sarebbe negativa, visto l’assenza di disposizioni che lo permettono.
IL GOVERNO
Il governo sostiene che il problema sollevato dalla presente richiesta esce dal quadro propriamente giuridico per tracimare nel terreno della filosofia. Infatti si tratta di determinare se la presenza di un simbolo che ha un’origine e un significato religiosi è in sé una circostanza tale da influire sulle libertà individuali in modo incompatibile con la Convenzione.
Secondo il governo, se il crocifisso è certamente un simbolo religioso, riveste tuttavia anche altri significati. Avrebbe anche un significato etico, comprensibile ed apprezzabile indipendentemente dall’adesione alla tradizione religiosa o storica poiché evoca principi che possono essere condivisi anche da quanti non professano la fede cristiana (non violenza, uguale dignità di tutti gli esseri umani, giustizia, primato dell’individuo sul gruppo, amore per il prossimo e perdono dei nemici).
Secondo il governo, i valori chi fondano oggi le società democratiche hanno la loro origine anche nel pensiero di autori non credenti e lontani dal cristianesimo: tuttavia, secondo il governo, il pensiero di questi autori sarebbe intriso di filosofia cristiana, a causa della loro istruzione e dell’ambiente nel quale sono stati formati.
In conclusione, i valori democratici oggi affonderebbero le loro radici in un passato più lontano, quello del messaggio evangelico. Il messaggio del crocifisso sarebbe dunque secondo il governo un messaggio umanista, che può essere letto in modo indipendente della sua dimensione religiosa, costituito da un insieme di principi ed di valori che formano la base delle nostre democrazie. Il crocifisso, rinviando a questo messaggio, sarebbe perfettamente compatibile con la laicità e accettabile anche dai non cristiani e dai non credenti, che possono accettarlo nella misura in cui evoca l’origine di questi principi e di questi valori.
Secondo il governo, in conclusione, potendo il simbolo del crocifisso essere percepito come sprovvisto di significato religioso, la sua esposizione in un luogo pubblico non costituirebbe in sé un danno ai diritti e alla libertà garantiti dalla Convenzione.
Secondo il governo, questa conclusione sarebbe consolidata dall’analisi della giurisprudenza della Corte che esige un’ingerenza molto più attiva della semplice esposizione di un simbolo per constatare un limite ai diritti e alla libertà.
Così, secondo il governo, c’è ad esempio un’ingerenza attiva che ha comportato la violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 nel procedimento Folgerø (Folgerø ed altri c. Norvegia, (GC), n. 15472/02, CEDU 2007-VIII). In questo caso invece non è indiscussione la libertà di aderire o meno a una religione, poiché in Italia questa libertà è interamente garantita.
Non si tratta neppure, secondo il governo, della libertà di praticare una religione o di non praticarne nessuna: il crocifisso infatti è sì esposto nelle aule ma non viene in alcun modo chiesto agli insegnanti o agli allievi di fare il segno della croce, né di omaggiarlo in alcun modo, né tantomeno di recitare preghiere in classe.
In realtà, nota il governo, non è neppure richiesto loro di prestare alcuna attenzione al crocifisso.
Infine, la libertà di istruire i bambini conformemente alle convinzioni dei genitori secondo il governo non è in causa: l’insegnamento in Italia è completamente laico e pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna vicinanza a una religione particolare e l’ istruzione religiosa è facoltativa.
Riferendosi alla sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, (7 dicembre 1976, serie A n. 23), nella quale la Corte non ha constatato una violazione, il governo sostiene che, quale che sia la sua forza evocatrice, un’immagine non è paragonabile all’impatto di un comportamento attivo, quotidiano e prolungato nel tempo come l’insegnamento.
Inoltre, secondo il governo, chiunque ha la possibilità di fare istruire i suoi bambini in una scuola privata o in casa, da parte di precettori.
Secondo il governo, le autorità nazionali usufruiscono di un grande margine di valutazione per questioni così complesse e delicate, strettamente legate a cultura e alla storia. L’esposizione di un simbolo religioso in luoghi pubblici non eccederebbe questo margine di valutazione lasciato agli Stati.
Ciò sarebbe tanto vero, secondo il governo, in quanto in Europa esiste una varietà di atteggiamenti in materia. A titolo d’esempio, in Grecia tutte le cerimonie civili e militari prevedono la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del culto ortodosso; inoltre, il Venerdì santo, il lutto nazionale sarebbe proclamato e tutti gli uffici e commerci sarebbero chiusi, come avviene in Alsazia.
Secondo il governo, l’esposizione del crocifisso non mette in causa la laicità dello Stato, principio che è iscritto nella Costituzione e negli accordi con la Santa Sede. Non sarebbe neppure, secondo il governo, il segno di una preferenza per una religione, perché ricorderebbe solo una tradizione culturale e dei valori umanisti condivisi da altre persone rispetto ai cristiani.
In conclusione, l’esposizione del crocifisso secondo il governo, non va contro il dovere di imparzialità e di neutralità dello Stato.
D’altra parte, nota il governo, non esistono criteri europei stabiliti sul modo d’interpretare concretamente la nozione di laicità, e quindi gli Stati hanno un ampio margine discrezionale in materia.
Più precisamente, se esiste un criterio europeo sul principio della laicità dello Stato, non ce ne sono invece sulle sue implicazioni concrete e sulla sua attuazione.
Il governo chiede alla Corte di dare prova di prudenza e di astenersi quindi dal dare un contenuto preciso che va a proibire la semplice esposizione di simboli. Altrimenti, darebbe un contenuto materiale predeterminato al principio di laicità, cosa che andrebbe contro la diversità legittima degli approcci nazionali e condurrebbe a conseguenze imprevedibili.
Il governo non sostiene quindi che sia necessario, opportuno o auspicabile mantenere il crocifisso nelle sale di classe, ma semplicemente sostiene che la scelta di mantenerlo o no dipende dalla politica e risponde dunque a criteri di opportunità, e non di legalità.
Nell’evoluzione storica del diritto nazionale descritta dalla ricorrente, che il governo non contesta, occorre tuttavia capire – secondo il governo – che la Repubblica italiana, benché laica, ha deciso liberamente di conservare il crocifisso nelle aule per varie ragioni, fra cui la necessità di trovare un compromesso con le componenti di ispirazione cristiana che rappresentano una parte essenziale della popolazione e con il sentimento religioso di queste componenti.
Quanto a sapere se un insegnante sarebbe libero di esporre altri simboli religiosi in un’aula, secondo il governo, nessuna disposizione la proibirebbe.
In conclusione, il governo chiede alla Corte di respingere la richiesta.
IL PARTECIPANTE TERZO
Il Greek Helsinki monitor (“GHM”) contesta le tesi del governo. La croce, e più ancora il crocifisso, secondo il GHM non può che essere percepito come simbolo religioso.
Il GHM contesta così la dichiarazione secondo la quale occorre vedere nel crocifisso un simbolo diverso da quello religioso e in particolare un emblema condiviso di valori umanisti; ritiene anzi che simile posizione sia offensiva per la Chiesa.
Inoltre, il governo italiano non ha indicato un solo non-cristiano che sarebbe d’ accordo con questa teoria.
Infine, tutte le altre religioni vedono nel crocifisso niente altro che un simbolo religioso.
Se si segue l’ argomentazione del governo secondo la quale l’esposizione del crocifisso non richiede né alcun omaggio né alcuna attenzione, sostiene il GHM, occorrerebbe chiedersi allora perché il crocifisso viene esposto.
L’esposizione di tale simbolo potrebbe essere percepito come una “venerazione istituzionale” di quest’ultimo.
A tale riguardo, il GHM osserva che, secondo i principi direttivi di Toledo sull’insegnamento relativo alle religioni e convinzioni nelle scuole pubbliche (Consiglio di esperti sulla libertà di religione e di pensiero dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – “OSCE”), la presenza di tale simbolo in una scuola pubblica può costituire una forma d’insegnamento implicito di una religione, ad esempio dando l’impressione che questa religione particolare è favorita rispetto alle altre.
Se la Corte, nel procedimento Folgerø, ha affermato che la partecipazione ad attività religiose può esercitare un’influenza sui bambini, allora, secondo il GHM, l’ esposizione di simboli religiosi può anch’essa averne una.
Occorre anche pensare a situazioni dove i bambini o i loro genitori potrebbero avere timore di ritorsioni nel caso decidessero di protestare.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1, nell’esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, la Corte ha individuato nella sua giurisprudenza i principi ricordati sotto che sono pertinenti nel presente procedimento (vedere, in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A n. 23, pp 24-28, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 48, pp 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, raccolta delle sentenze e decisioni 1996-VI, pp 2323-2324, §§ 25-28, e Folgerø ed altri c. Norvegia [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84). (a)
Occorre leggere le due frasi dell’articolo 2 del protocollo n. 1 alla luce non soltanto l’una dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.
Sul diritto fondamentale all’istruzione si innesta infatti il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più della seconda tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento privato. La seconda frase dell’articolo 2 del protocollo n. 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della società democratica così come la concepisce la Convenzione.
A causa dei poteri di uno Stato moderno, è soprattutto l’istruzione pubblica che deve realizzare quest’obiettivo.
Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un’istruzione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e favorendo l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica.
La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione.
Dovrebbe essere un luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni filosofici, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sulle diverse tradizioni.
La seconda frase dell’articolo 2 del protocollo n. 1 implica che lo Stato, date le sue funzioni in materia d’ istruzione e d’ insegnamento, vigila affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico.
L’articolo proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di indottrinamento, anche non rispettando le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.
Questo è un limite da non superare.
Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione.
La libertà di credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall’articolo 9 della Convenzione.
Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con un potere qualunque di valutazione da parte di quest’ultimo sulla legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione di queste. Nel contesto dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo (Folgero, cit., § 84).
Per la Corte, queste considerazioni conducono all’obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo Stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente infuenzabili.
L’istruzione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere dello Stato è imposto verso coscienze che mancano ancora (secondo il livello di maturità del bambino) della capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio che deriva da una scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa.
Applicando i principi qui sopra al presente procedimento, la Corte deve esaminare la questione intesa ad accertare se lo Stato, imponendo l’esposizione del crocifisso nelle aule, ha vegliato o meno nell’esercizio delle sue funzioni di istruzione e di insegnamento affinché le conoscenze siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico e quindi se ha o no rispettato le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, secondo l’ articolo 2 del protocollo n. 1.
Per esaminare la questione, la Corte considererà in particolare la natura del simbolo religioso e il suo impatto su allievi di una giovane età, in questo caso i figli della ricorrente.
Infatti, nei paesi in cui la grande maggioranza della popolazione aderisce a una religione precisa, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma, può costituire una pressione sugli allievi che non praticano non la suddetta religione o su quelli che aderiscono a un’altra religione (Karaduman c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).
Il governo giustifica l’obbligo (o il fatto) di esporre il crocifisso riferendosi al messaggio morale positivo della fede cristiana, che arriverebbe quindi a esprimere i valori costituzionali laici. Inoltre il crocifisso sarebbe una componente della storia italiana e della tradizione del paese. Attribuisce quindi al crocifisso un significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo.
Il governo sostiene che il crocifisso è un simbolo religioso ma può anche rappresentare altri valori (vedere Tar del Veneto, n. 1110 del 17 marzo 2005, § 16, paragrafo 13 sopra).
Secondo questa Corte il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è tuttavia predominante.
La Corte considera che la presenza del crocifisso nelle aule va al di là del semplice impiego di simboli in contesti storici specifici.
La Corte ha ritenuto in passato che il carattere tradizionale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai parlamentari per prestare giuramento non privava il giuramento della sua natura religiosa (Buscarini ed altri c. San Marino (GC), n. 24645/94, CEDU 1999-I). 53.
La ricorrente adduce che il simbolo urta le sue convinzioni e viola il diritto dei suoi bambini di non professare la religione cattolica. Il suo convincimento ha un grado di serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza obbligatoria del crocifisso possa essere ragionevolmente rienuta in conflitto con questo.
La ricorrente vede nell’esposizione del crocifisso il segno che lo Stato favorisce la religione cattolica.
Tale è anche il significato ufficialmente preso in considerazione nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale.
Di conseguenza, l’apprensione della ricorrente non è arbitraria.
Le convinzioni della signora Lautsi riguardano così l’impatto dell’esposizione del crocifisso sui suoi bambini (paragrafo 32 sopra), all’epoca di undici e tredici anni.
La Corte riconosce che, per come viene esposto, è impossibile non osservare il crocifisso nelle aule.
Nel contesto dell’istruzione pubblica, questo è necessariamente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e può di conseguenza essere considerato come “un segno esterno forte” (Dahlab c. Svizzera (dic.), n. 42393/98, CEDU 2001-V).
La presenza del crocifisso può facilmente essere considerata da allievi di qualsiasi età un segno religioso e questi si sentiranno quindi istruiti in un ambiente scolastico influenzato da una religione specifica.
Ciò che può essere gradito da alcuni allievi religiosi, può essere sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che professano nessuna religione.
Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a minoranze religiose.
La cosiddetta “libertà negativa” non è limitata all’assenza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o lo stesso ateismo.
Questo diritto negativo merita una protezione particolare se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi o soltanto con degli sforzi e con un sacrificio sproporzionati.
L’esposizione di uno o più simboli religiosi non possono giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa conforme alle loro convinzioni, né – come il governo sostiene – con la necessità di un compromesso necessario con le componenti di ispirazione cristiana.
Il rispetto delle convinzioni di ogni genitore in materia di istruzione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori.
Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico.
La Corte non vede come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’ una società democratica come la concepisce la Convenzione, e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale.
La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere.
La Corte considera che questa misura violi questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’ istruzione.
Perciò la Corte stabilisce che in questo caso c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 e dell’ articolo 9 della Convenzione.
La ricorrente sostiene inoltre che l’ingerenza viola anche il principio di non discriminazione, secondo l’ articolo 14 della convenzione.
Il governo contrasta questa tesi.
La Corte constata che quest’obiezione non è palesemente infondata ai sensi dell’articolo 35 comma 3 della Convenzione. Nota inoltre che non si presenta alcuna altra ragione d’irrecevibilità. Occorre dunque dichiararla ammissibile.
Tuttavia, in considerazione delle circostanze del presente procedimento e del ragionamento che l’ha condotta a constatare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 combinato con l’ articolo 9 della Convenzione, la Corte ritiene che non vi sia motivo di esaminare la questione anche per quanto riguarda l’articolo 14, preso isolatamente o combinato con le disposizioni sopra.
Alla fine dell’articolo 41 della Convenzione si dice che «se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale dell’alta parte contraente non permette di cancellare le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte danneggiata una soddisfazione equa».
La ricorrente sollecita il pagamento di una somma di almeno 10.000 EUR per pregiudizio morale. Il governo ritiene che una constatazione di violazione sarebbe sufficiente. In secondo luogo il governo sostiene che la somma richiesta è eccessiva e ne richiede il rifiuto o la riduzione secondo equità.
Dato che il governo italiano non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le disposizioni che disciplinano la presenza del crocifisso nelle aule, la Corte ritiene che a differenza di ciò che fu il caso e Folgerø ed altri (sentenza summenzionata, § 109), la constatazione di violazione non può bastare in questa fattispecie.
Di conseguenza, deliberando secondo equità, accorda 5.000 EUR a titolo del pregiudizio morale.
La ricorrente chiede inoltre 5.000 EUR per le spese e costi impegnati nella procedura a Strasburgo.
Il governo osserva che la ricorrente non ha sostenuto la sua domanda e suggerisce il rifiuto di questa.
Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese e dei suoi costi se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro tasso. Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto nessun documento giustificativo in appoggio della sua domanda di rimborso.
La Corte decide quindi di respingere questa richiesta.
La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse sulla facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’ UNANIMITÀ:
1. Dichiara la richiesta ammissibile.
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 esaminato con l’articolo 9 della Convenzione.
3. Stabilisce che non abbia luogo l’esame dell’obiezione riferita all’ articolo 14 preso isolatamente o combinato con l’articolo 9 della Convenzione e l’articolo 2 di Protocollo n. 1;
4. Stabilisce a) che lo Stato italiano deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva, in base all’articolo 44 comma 2 della Convenzione, 5.000 EUR (cinquemila euro), per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo d’imposta; b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, questo importo sarà da aumentare in base a un interesse semplice pari a un tasso uguale a quello di facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale.
La Corte respinge la domanda di soddisfazione equa per l’eccedenza.
Sentenza redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 3 novembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 commi 2 e 3 del regolamento.
Sempre peggio ...
Se questi non sono fanatici integralisti ... cmq grazie, almeno adesso sappiamo ufficialmente di vivere in uno schifoso stato clericale.
Ma volevo parlare di un articolo di Travaglio (Il Fatto Quotidiano), dice:
"Gesù Cristo è un fatto storico ..."
Mi sono perso qualcosa: che prove hai che il fantomatico tizio in questione sia realmente esistito?
Inoltre non stai suggerendo la probabile esistenza di una base storica per un racconto mitologico (che poi i cristiani lo credano vero riguarda la loro fede) stai proprio dicendo che il protagonista dei Vangeli fosse una " ... una persona reale, morta ammazzata dopo indicibili torture, pur potendosi agevolmente salvare con qualche parola ambigua, accomodante, politichese, paracula."
L'Iliade ci suggerisce l'esistenza di Troia, di una guerra ... ma Elena, Achille, il cavallo sono elementi piuttosto fantasiosi.
Forse c'è stato un personaggio alla base delle favole evangeliche, forse più d'uno ... forse non è neanche mai morto sulla croce ...
Continuiamo:
"Infatti fu proprio l’ideologia più pagana della storia, il nazismo – l’ha ricordato Antonio Socci - a scatenare la guerra ai crocifissi."
Tra tutte le opzioni proprio il più fanatico di tutti vai a citare?
Socci è un apologeta del cattolicesimo ... non è molto credibile come fonte. In effetti ci hanno provato a sostenere che il nazismo fosse anti-cristiano ... ma "Got mit uns" è difficile da cancellare e pure piccoli particolari irrilevanti come>questi< o il cristinesimo positivo o il Ministero per gli Affari Ecclesiastici di Kerrl.
C'è anche un libro:
Il santo Reich. Le concezioni naziste del cristianesimo

Probabilmente ci scaglieranno contro la martire del crocifisso, tal Restituta Kafka, Beata Austriaca, decapitata nel "43 secondo la propaganda cattolica perché colta nell'atto di riappendere i crocifissi che un ordinanza imponeva di togliere (nell'opedale di Mödling), secondo la sentenza perché colpevole di alto tradimento essendo stata trovata in possesso di materiale diffamatorio nei confronti del regime. Ma in realtà la suora si opponeva al regime da molto tempo con le sue attività di conseguenza i nazisti avevano cercato di toglierla di torno con diversi mezzi e probabilmente la storia dei crocifissi fu uno di questi. Quindi una vittima del nazismo a cui si era (giustamente) opposta come tanti altri.
Per quanto ne so ci furono almeno altre due "questioni crocifisso" durante il nazismo una del 1936 limitata alla cittadina di Oldenburg, caso molto isolato e che si risolse nel nulla in un mese.
Una che riguardò la Baviera nel 1941, un po' più complessa: si voleva sostituire il crocifisso nelle scuole con il ritratto di Hitler (da notare che questo implica che fino ad allora il crocifisso stava in tutte le aule) ma anch'essa si risolse in un nulla di fatto e Hitler stesso se la prese con Adolf Wagner che aveva emanato l'ordinanza probabilmente per esaltare il nazionalismo con la guerra che si stava intensificando.
E' innegabile che i nazisti avessero la loro visione del cristianesimo (diversa da quella della chiesa) ma il cristianesimo rimaneva centrale nella loro ideologia come si può dedurre da numerose dichiarazioni e politiche.
Il punto centrale è che i nazisti volevano propagandare e imporre la loro visione, e i casi sopra riportati si possono inquadrare in quest'ottica ... oggi sono altri quelli che vogliono imporre la propria visione di centralità del cristianesimo e la croce è il loro strumento.
Paradossalmente queste "ragioni naziste" che vorrebbero far passare da noi non sono bastate nella stessa Germania, nella stessa Baviera dove dal 1995 una sentenza della Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità della presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche.
Infine le ordinanze che impongono il crocifisso nelle scuole (accanto al ritratto del re!) sono residui del fascismo (notoriamente una gran bella cosa) ... e ciliegina sulla torta anche in Italia vi sono precedenti alla questione tra cui spicca un bell'esempio cattolico: don Milani. Il famoso sacerdote, nella sua scuola di Barbiana fece togliere "il crocifisso perché non doveva esserci neppure un simbolo che facesse pensare che quella era una scuola confessionale. Lì c'erano solo uomini che studiavano e discutevano per la propria elevazione civile e morale".
mercoledì 4 novembre 2009
Che schifo!!!
Poi lo sfascio, l'orrore, la vergogna, lo schifo dei politici italiani:
Silvio Berlusconi (PDL): "Questa è una decisione che non è accettabile per noi italiani". "Si tratta di una di quelle decisioni che ci fanno dubitare del buon senso dell'Europa".
Caro Berlusconi: io sono italiano e per me la sentenza è decisamente accettabile, anzi, logicamente ineccepibile! Conosco molti altri italiani per i quali questa sentenza fa finalmente giustizia (dopo quelle vergognose dei nostri tribunali che guarda caso vengono emesse sotto ad un crocifisso). Per cui parla per te!
Se poi mi spieghi che cos'è e come si fa a stabilire il "buon senso" ... ma forse fa prima l'UE a spiegarti cosa sono i diritti dell'individuo.
Pierluigi Bersani (PD): “Penso che su questioni delicate come questa, qualche volta il buonsenso finisce di essere vittima del diritto. Io penso che un’antica tradizione come il crocifisso non può essere offensiva per nessuno”.
Caro Bersani: il crocifisso non mi offende in alcun modo ... mi offende l'imposizione del crocifisso!
Poiché la scuola è pubblica appartiene a tutti e poiché viviamo in una democrazia liberale laica, che si fonda su diritti dell'individo che nessuna maggioranza può mettere in discussione, nessuno può pretendere di imporre le proprie concezioni agli altri, neppure "esteriormente", apponendo il proprio marchio.
Qui non è in discussione il crocifisso sul portone di una chiesa. Quell'edificio non è dello stato (certo con tutti i soldi che passano gli enti pubblici si fa fatica a vedere la differenza) ergo l'esposizione è legittima ... anche nel caso mi sentissi offeso.
Ma in un aula scolastica, in una ufficio pubblico, in un seggio elettorale, in un tribunale quel simbolo non trova ragione, la sua esposizione è illegittima ... anche se nessuno si sentisse offeso!
Rocco Buttiglione (UDC): “Decisione aberrante”.
Caro Buttiglione non sai quanto trovi te e le tue idee "aberranti" ... fortunatamente le tue opinioni non sono imposte a nessuno.
Franco Frattini (ministro degli esteri, PDL): “La decisione della Corte di Strasburgo ha dato un colpo mortale all’Europa dei valori e dei diritti”.
"dei valori" lo spero: nessuno stato o entità sovranazionale che non sia totalitaria può arrogarsi il compito di scegliere e promuovere dei valori piuttosto che altri.
"dei diritti" direi proprio di no, anzi li ha affermati nella maniera più limpida possibile.
Mariastella Gelmini (ministro dell’istruzione, PDL): “La presenza del crocifisso in classe non significa adesione al Cattolicesimo ma è un simbolo della nostra tradizione”.
Allora mettiamo anche pizza, spaghetti e mandolino?
Ma poi che c'entra la tradizione: mica è obbligatorio seguire la tradizione? Anzi può legittimamente essere rifiutata!
Mi spieghi, cara Gelmini, come fanno dei genitori ad essere critici con i loro figli nei confronti del cristianesimo a casa, come è loro diritto, e poi mandarli in una scuola dove il simbolo cristiano viene posto sul piedistallo?
Dato che siamo in tema possiamo parlare dell'ora di religione? Non è catechismo ed è facoltativa? Allora dove sono le attività alternative? Perché l'ora di questa materia non si trova quasi mai alla prima o all'ultima? Perché se non è catechismo gli insegnanti vengono scelti dalla curia? Se si tratta comprendere la realtà storica e culturale dell'Italia, come sostenete, non è necessario che l'insegnante sia cattolico ed approvato dalla chiesa.
Il governo presenterà ricorso (speriamo ci sbattano il muso!), l'Avv. Lettieri, "sottolineeremo che noi non siamo uno Stato laico, ma concordatario, come sancito dall'articolo 7 della Costituzione, e che quindi ha rinunciato ad alcune delle sue prerogative".
A parte che il concordato sarebbe una di quelle cosette da rivedere … insomma l'hanno fatto prima Mussolini e poi Craxi ...
Ma l'hai letto l'art.7? Indipendenti e sovrani, ricordi? Mi sa di no ... e mi sa che ti sei scordato anche gli altri articoli, specialmente lo stupendo art.3:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Non voglio neanche parlare della correttezza, dell'imparzialità, della vocazione per l'informazione mostrata dalle televisioni ... oggi non le ho proprio guardate per non vomitare.
sabato 12 settembre 2009
Letture estive

Del libro trovate la completa descrizione su wikipedia
In estrema sintesi vuole argomentare a favore dell'ambiente (qui inteso come l'insieme dei fattori esterni) come causa delle disuguaglianze tra popolazioni umane ... e ci riesce molto bene!
Insomma perché i popoli europei si sono sviluppati molto più altri?
Perché l'ambiente è stato loro più "favorevole" fornendogli una più amplia scelta di piante ed animali da domesticare, favorendo un giusto equilibrio tra contatti (amichevoli o meno) ed isolamento.
Infatti vi sono piante ed animali più o meno adatti alla domesticazione e chi li ha avuti ha goduto anche del vantaggio immunitario che acquisisce una popolazione con alta densità e che vive a contatto con il bestiame (i popoli americani sono stati sterminati dalle malattie).
Inoltre un popolo isolato subisce una spinta molto limitata all'auto miglioramento (in qualche caso si arriva addirittura a dimenticare progressi acquisiti) mentre se i rapporti sono troppo facili la situazione si uniforma (v. cina).
Alla fine ti chiedi se veramente gli europei hanno avuto qualche merito o demerito: solo fortuna (e sfortuna per qualcun altro) ... non diversamente da altre specie animali.
lunedì 22 giugno 2009
Oltre che inutile è dannoso ... il quorum!
Speriamo ... che tempo una settimana non se lo siano già dimenticato! Intanto io lo annoto qua.
sabato 6 giugno 2009
... e ora?
Ok, nessuna delle dieci domande del sondaggio riguardava temi culturali ... ad esempio non c'era la questione del richiamo alle radici cristiane nella costituzione europea ... ci vorrebbe un grafico in tre dimensioni con l'asse z laicismo-confessionalismo (o più in generale progressismo-conservatorismo sociali).
Per ora figuro come 50% liberista e 25% euro-scettico (anche questo colpa delle domande scelte: su alcuni fronti, come quello dei diritti, penso che l'Europa ci possa far bene) ... ma se ci fosse il terzo asse sarei 100% laicista! La qual cosa mi da qualche suggerimento su chi votare ...
giovedì 14 maggio 2009
Current_TV
Questo canale alternativo, per me, ha tre pregi: quello di essere, per l'appunto, "alternativo", nella forma, investendo su persone nuove e sugli utenti i quali possono dare il loro contributo, e nei contenuti raccontando fatti che le altre televisioni italiane non raccontano oppure, ancora peggio, includono in quei polpettoni soporiferi, detti "di approfondimento" in seconda o terza serata. Qui c'è il secondo pregio di Current che racconta prevalentemente mediante brevi servizi che possono essere usati dal telespettatore come riempitivo tra un programma e l'altro oppure visti sul web. Anche quando vi è la sezione opinioni queste fanno solo da contorno: decisamente un'altra storia rispetto ai programmi italiani ormai saturi della voce degli opinionisti. Ultimo pregio le viene dal fatto di essere una world TV non incentrata sull'Italia e i suoi problemi ... e soprattutto c'è poca politica!
Il suo difetto principale potrebbe venirle dall'essere una TV di parte ... difetto che viene in parte riparato dagli ultimi due pregi: il fatto che questa parte non è identificabile con un ben preciso partito italiano (quando guardi certi programmi nostrani sembra che vogliano dirti chi votare … per poi controbilanciare dando spazio al suggerimento opposto) e la forma della programmazione che permette una visione sporadica la quale facilita un impatto morbido sulle opinioni. E' superfluo ricordare che l'imparzialità è un limite sfocato e irraggiungibile e che la par condicio è una buffonata. Dunque l'essere di parte non è un difetto ... il difetto è la carenza di alternative: non possiamo imputarlo a Current.
lunedì 20 aprile 2009
Qualcosa non torna ...
Vai in rete e trovi dei negozi, corrispondenti a reali attività commerciali, legali, dove la confezione da 50 pezzi costa 12-14 euro.
Anche considerando una decina di euro per la spedizione siamo a 23: quindi li paghi comunque meno della metà!
Poi scopri che questi negozi sono fisicamente a San Marino o in Lussemburgo ... e ti chiedi, anche ammettendo che ci sia qualche tassa in più questa giustificherebbe un aumento di un 20% circa, allora com'è possibile che costino così tanto?
A questo punto ti ricordi che ti costringono a pagare una tassa alla SIAE e scopri che nel caso dei DVD è di 0,58 euro a supporto.
Se uno ci pensa questa misura è assolutamente ingiusta (infatti la SIAE è stata denunciata) non solo perché non tutti i DVD vengo utilizzati per la pirateria ma se paghiamo una tassa per la pirateria allora siamo legittimati ad appropriarci di contenuti protetti! Infatti sarebbe una contraddizione farci pagare in anticipo in previsione di un "furto" e poi perseguirci se lo facciamo: o l'uno o l'altro, se pago non rubo, si è mai sentito di qualcuno accusato di essere un ladro per aver "rubato" qualcosa per cui ha pagato? ... ma accade anche questo!
Come conseguenza la gente compra i DVD all'estero (sottolineo che tra paesi membri dell'EU è perfettamente legale) evidenziando tutta l'assurdità di questa legge: ma non gli era venuto in mente quando l'hanno pensata? Ma ci hanno davvero pensato oppure no?
Infine mi chiedo se per la tassa SIAE funziona come per i carburanti dove ci sono le accise e l'IVA ... ma l'IVA viene calcolata quando al prezzo sono già state aggiunte le accise ... così si finisce per pagare l'IVA sulle accise: le tasse sulle tasse ... a volte qualcuno lo fa notare ma agli italiani, evidentemente, non gliene frega nulla.
venerdì 17 aprile 2009
Pirateria?
Vanno in giro a chiedere alla gente se ha mai usufruito di copie pirata ... forse farebbero bene anche a chiedergli se acquisterebbero realmente quello che hanno scaricato? O quante volte, dopo aver scaricato qualcosa lo hanno anche acquistato?
Perché ci sono un altro paio di punti abbastanza evidenti se uno ci pensa ma che i giornali e le TV si dimenticano di menzionare.
1) Gran parte della pirateria riguarda prodotti d'intrattenimento che non sono beni necessari anche perché sostituibili con quelli trasmessi dalle TV e dalle radio. Se non posso scaricare un certo film non vuol dire che andrò a comprarmi il DVD originale ... anzi è molto più plausibile l'idea che ne faccia a meno sostituendolo con altro, in particolare con tutto quello che riesco a trovare senza pagare. L'incremento nella vendita dei CD/DVD sarebbe limitato a ben poca cosa ... considerando anche che molti scaricatori già acquistano i DVD originali per i titoli che realmente gli interessano. Forse è molto più probabile un incremento dell'audience per i film trasmessi in tv! Di contro questo rende la pirateria più grave per quei prodotti che non dispongono di altri mezzi come i videogiochi o i programmi ...
2) Internet non esiste poi da molto e l'epoca della banda larga (senza velocità non si scarica gran che!) è ridotta agli ultimi otto-nove anni. Se ne teniamo conto scopriamo altri due aspetti: p2p e torrent non hanno causato un crollo del mercato e anche prima la gente trovava il modo di non comprare tutto quello che vedeva/ascoltava. Si prestavano le cassette, poi i cd, si doppiavano, si registrava da tv e radio. Anche se si adottassero misure estreme contro p2p e torrent questo provocherebbe solo l'utilizzo di altri mezzi per procurasi delle copie ... ed oggi non sono più gli anni '90 con le cassettine: quanti file ci stanno in un hard-disk portatile?
Infine possibile che a nessuno venga in mente che la pirateria "vera", quella nella mani della criminalità organizzata, non può che guadagnarci?
Vogliono combattere la pirateria? Che si sbrighino a realizzare tv e radio on demand! Ognuno vede e/o ascolta quel che gli pare quando vuole, legalmente: pagando un abbonamento e/o sorbendosi un po' di pubblicità. Possibile?
venerdì 10 aprile 2009
Considerazioni sul tramonto della carta stampata
Voglio appuntare qualche breve considerazione sulle strade aperte da questa nuova tecnologia ... nonché quelle chiuse!
Anzitutto è abbastanza scontato che il mondo della carta stampata subirà col tempo un corposo ridimensionamento ... ma come avverrà?
Come dicevo è improbabile che gli eBook cancellino rapidamente tutti quei libri che meritano di essere conservati in una biblioteca ... però ciò è legato alla cultura del libro e le nuove generazioni che cresceranno con questi strumenti avranno un modo diverso di rapportarsi alla lettura.
In capo a diversi decenni è probabile che il libro sarà un reperto archeologico: roba per pochi appassionati.
Cmq, per gli stessi motivi, il processo sarà lento e graduale .. per cui nessuno resterà senza lavoro da un giorno all'altro.
In pratica un progressivo pensionamento del settore dell'editoria.
Perché la rivoluzione della carta digitale cambierà radicalmente la produzione e la distribuzione dei prodotti, specie su lungo termine.
Non solo l'ebook non ha bisogno di essere stampato, quindi niente tipografia, ma la distribuzione è incredibilmente più semplice.
Un autore può decidere di pubblicare ebook per conto proprio mediante un suo sito e/o appoggiarsi ad un gestore.
In ogni caso pensate alla composizione del prezzo di un libro: ci sono le tasse, il costo di produzione, di distribuzione, vari magna-magna e infine il ricavo per l'autore: un 5-10% ... tradotto vuol dire da 0,5 a 2 euro a copia.
Adesso pensiamo di vedere on-line: dobbiamo aggiungere solo le tasse (che sono in percentuale: se il prezzo è basso è poca roba) ed un eventuale ricavo per le società che gestiscono la compravendita (alcuni includeranno il lavoro di un traduttore o un correttore di bozze).
In ogni caso un libro potrebbe costare da 2,5 a 4 euro senza che l'autore ci rimetta ... a rimetterci saranno tutti gli intermediari che non esisteranno più!
Inoltre a quel costo il prodotto diventa competitivo sulla pirateria! E' vero che ci sarà e che chiunque sarà in grado di trovare libri gratis ma chiunque si rende anche conto che questo sistema non incentiva gli autori, che un lavoro è stato fatto ed è bene renumerarlo ... se non altro nella speranza di vederne altri in futuro!
Pagare un libro digitale 3 euro è piuttosto accettabile ... anche perché la gente in media legge pochi libri all'anno quindi non sarebbe un problema permetterseli a quel prezzo, anche chi legge un libro al mese o più.
Il rovescio della medaglia sta nel fatto che pagheremo solo ciò che ci sembra giusto pagare ... ma questo è un grandissimo progresso: le vendita non saranno più legate al nome ma alla qualità effettiva del prodotto. Se l'autore famoso fa un pessimo lavoro difficilmente venderà.
L'ebook ha bisogno di due soli attori: l'autore e un sito in grado di vendere il prodotto.
Da una parte vi sarà la tendenza dei big a monopolizzare i mercato ma dall'altra parte il web è un luogo aperto che vive anche di forum e blog dove sono visibili anche piccole forme di pubblicità: quindi vi sarà spazio anche per i piccoli se sapranno essere competitivi.
Tutta questa semplificazione e competizione lascerà pochissimo margine al mondo degli editori ormai diventati gestori di siti (certo, alcuni continueranno a stampare ma finirà che costituiranno un piccolo mondo a parte, un elite) ... invece il sistema delle carte di credito, dei pagamenti virtuali, avrà tutto da guadagnare!
Tutto questo è applicabile al libro, romanzo o saggio ma anche ai testi scolastici o ai fumetti e in modo leggermente diverso a quotidiani e riviste.
Se avete intenzione di aprire una libreria od una fumetteria od un edicola oppure lavorare in una tipografia affronterete tempi duri anche se servirà qualche anno .. se invece scrivete o disegnate: avanti! Il futuro è tutto vostro ... se passerete l'inappellabile giudizio della rete!
Ma, in fin dei conti, chi può dirlo: è solo probabile ...
martedì 31 marzo 2009
Nuovo Gingillo

Approfittando del cambio favorevole sterlina/euro ho investito 210 euro (spedizione compresa) in un e-Reader.
Anche se in Italia non si trova nulla a meno di 280 è sempre caro ma dato che i miei occhi cascano a pezzi l'ho comprato lo stesso!
Poi ero proprio curioso di vedere all'opera questo e-ink.
Di recensioni on-line ne trovate quante ne volete: per i dettagli vi rimando a Google!
Com'è?
Non ancora stupefacente ma molto, molto promettente.
Quasi come trovarsi le parole e le immagini digitali su un foglio di carta: affaticamento della vista uguale a zero!
Wow ... allora quali sono i difetti?
a) le dimensioni del display: solo 6 pollici ovvero 9x12cm.
Si può ingrandire ma non è sempre comodo, specie con le immagini.
Per il momento quelli più grandi costano molto (>500€).
b) il contrasto: non è nero su bianco ma un grigio-quasi-nero su un fondo grigio abbastanza chiaro. Come sapete l'e-ink non è un display retroilluminato è una superficie opaca che ha bisogno di essere illuminata. Quindi non avendo un contrasto elevato si legge bene solo con molta luce (al contrario di un LCD sotto il sole è perfetto) mentre in una stanza anche di giorno ma senza illuminazione diretta si fa un po' fatica.
c) I tempi: sul testo il cambio pagina è accettabile anche se non fulmineo ma con le immagini si attende un po' di più. Considerate che spesso è necessario ingrandire ed esplorare la pagina ...
Cmq niente di grave, è una tecnologia in via di sviluppo, tra pochi anni tutte queste mancanze e altre che possiamo facilmente immaginare (i colori o l'utilizzo come interfaccia diretta ... fino alla completa interattività) saranno colmate ... e naturalmente i prezzi scenderanno.
L'aspetto più interessante sarà l'impatto di questa tecnologia sul mercato. Alcuni paventano un crollo dei libri ... personalmente avrei pensato prima ad altri settori: quotidiani, riviste, libretti di poco conto, forse fumetti ... la mazzata sarà letale!
Chi vuole leggersi i fratelli Karamazov continuerà ad acquistare la versione cartacea ancora per molto, molto tempo (da non dimenticare il fattore biblioteca: i libri che meritano di essere conservati hanno poco da temere). Chi vivrà vedrà!
Per cosa è utile adesso?
Ce l'ho da poco ma l'ho già utilizzato con soddisfazione per leggere alcuni PDF di diverse pagine che se li avessi scorsi sull'LCD mi sarei cavato gli occhi (ok, avrei potuto stamparli ... ma se stampo tutto quello che leggo riempio casa con gli A4). Ho salvato in RTF qualcosa dal web, da blog o fourum, e me lo sono letto con calma. Infine qualche manga (scan JPEG).
lunedì 23 marzo 2009
Coscienza e Scienza
Quest'idea che sembra oggi plausibile molti anni fa non era neanche concepibile per cui questo campo d'indagine è piuttosto recente ed oltre a questo risente anche di una certa carenza di mezzi (sia tecnologici sia perché l'oggetto è la persona umana e non una parte qualsiasi del suo corpo ma ma l'unica che rende una persona tale).
Comunque gli studi esistono ed esiste anche una discreta divulgazione a cui ho intenzione di dedicare qualche lettura.
Intanto mi appunto questa intervista a Boncinelli (e il sito da cui è tratta) e una frase di Joseph LeDoux: "Noi siamo le nostre sinapsi!"
Tempo fa Richard Feynman scrisse: "Se in un cataclisma andasse distrutta tutta la conoscenza scientifica, e soltanto una frase potesse essere trasmessa alle generazioni successive, quale affermazione conterrebbe la massima quantità di informazioni nel numero minimo di parole? Io credo che sarebbe l'ipotesi atomica (o dato di fatto atomico, o comunque vogliamo chiamarlo) secondo cui tutte le cose sono fatte di atomi, piccole particelle che si agitano con un moto perpetuo, attraendosi quando sono un po' distanti una dall'altra, ma respingendosi quando sono schiacciate una contro l'altra. In questa singola frase c'è un'enorme quantità di informazione sul mondo che ci circonda, se soltanto ci si riflette sopra con un po' di immaginazione. "
... purtroppo l'immaginazione a volte non basta o porta su strade sbagliate: se fosse possibile aggiungere qualche altra informazione sintetica la frase di LeDoux sarebbe un'ottima candidata!
... forse potrebbe evitare millenni di onanismi mentali su io, anima e compagnia bella ...
domenica 22 marzo 2009
Nuovo Corso
Anche perché se dovessi postare ad uso e consumo di altri avrei un blocco "dubbioso" e finirei per non scrivere nulla o quasi ... proprio com'è stato fin'ora (ed è passato un mese).
Se qualcuno dovesse un giorno passare di qua lo tenga presente ... tutto quello che sembra scritto con qualche pretesa è per mio uso e consumo ... il resto, quello che sembra superficiale, a voi!
domenica 22 febbraio 2009
(Pallido Puntino Azzurro)

" Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every "superstar," every "supreme leader," every saint and sinner in the history of our species lived there-on a mote of dust suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. "

" Osservate di nuovo quel puntino. Quello è qui. E' casa. Siamo noi. Su di esso vivono tutti coloro a cui volete bene, che conoscete, di cui avete sentito parlare. Ogni essere umano che sia mai esistito vi ha trascorso la sua vita. L'insieme di tutte le nostre gioie e sofferenze, migliaia di confessioni religiose, ideologie e dottrine economiche, ogni cacciatore e allevatore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e contadino, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, ogni bambino pieno di speranza, ogni inventore ed esploratore, ogni moralista, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni leader supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie hanno vissuto là, su un granello di polvere sospeso in un raggio di Sole. La Terra è un piccolissimo palcoscenico in un immensa arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali ed imperatori affinché in gloria e trionfo potessero diventare i momentanei dominatori di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine degli abitanti di un angolo del puntino sugli abitanti di un altro angolo appena distinguibile del puntino. Così frequenti i loro dissidi, quanto sono ansiosi di uccidersi l'un l'altro, tanto è fervente il loro odio. La nostra presunzione, il nostro complesso di superiorità, la nostra illusione di avere una posizione privilegiata nell'Universo, sono sfidate da questo puntino di luce pallida. Il nostro pianeta è una macchiolina solitaria avvolta nel grande buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è suggerimento d'aiuto che verrà da altrove a salvare noi da noi stessi. La Terra è il solo pianeta conosciuto fin'ora a dar rifugio alla vita. Non c'è altro posto, almeno nel prossimo futuro, nel quale la nostra specie possa emigrare. Visitare si. Stabilirsi non ancora. Ci piaccia o no, per il momento la Terra è dove abitiamo. Si dice che l'astronomia insegni la modestia e formi il carattere. Forse non c'è miglior dimostrazione della follia, della presunzione umana che questa immagine da lontano del nostro piccolissimo mondo. Secondo me, essa sottolinea la nostra responsabilità di avere più gentilezza e compassione l'un con l'altro e di preservare e curare teneramente quel pallido puntino blu, l'unica casa che noi abbiamo mai conosciuto. "
Benvenuti in un picco blog sperso nell'universo del web. Pale Blue Dot è una foto del pianeta Terra ripresa dal Voyager 1 nel 1990 dalla ragguardevole distanza di 6,4 miliardi di chilometri. Pale Blue Dot è anche un libro di Carl Sagan, ispirato da ed a quella foto: è lui l'autore del brano riportato. Spero che l'immagine e le sue parole servano da stimolo e bussola per tutto ciò che scriverò in questo blog.

